(Attuazione della direttiva 2008/104/CE, G.U. n. 69 del 22 marzo 2012)
Si segnala la pubblicazione in G.U. del decreto in oggetto, attuativo di una direttiva europea del 2008. L’iter parlamentare era in corso da tempo, ma l’approvazione definitiva ha coinciso temporalmente con i lavori del Tavolo di riforma del mercato del lavoro.
Al di la delle proteste, avanzate a mezzo stampa dal sindacato, in questa sede preme sottolineare che le modifiche apportate alla normativa nazionale sono di diretta derivazione dalla direttiva comunitaria 2008/104/CE.
Il decreto modifica la legge 276/2003, stabilendo in prima battuta che i CCNL possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli – riferendosi a quelli stipulati dalle parti comparativamente più rappresentative.
Il testo - composto da 8 articoli – introduce come principale novità la possibilità di deroga alle causali di ricorso alla somministrazione a tempo determinato, a fronte di specifiche situazioni. A ciò si accompagnano altri interventi in materia di tutele/divieti - e relative sanzioni - per prevenire un uso distorto di questa tipologia contrattuale, nonché precisazioni da un punto di vista terminologico.
In primo luogo - con l’art. 4 - vengono superate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo alle quali, fino ad ora, era legata la possibilità di utilizzare il lavoro in somministrazione (unica eccezione per l’assunzione dei soggetti in mobilità).
Con l’introduzione dei nuovi commi 5-ter e 5-quater, è sancita la piena liberta di ricorrervi nei seguenti casi:
- disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno 6 mesi;
- percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi;
- lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” come definiti a livello comunitario ai sensi del regolamento UE n. 800/2008;
- ulteriori casi liberamente stabiliti dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello - nazionale, territoriale, aziendale – purché stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative.
Per l’individuazione delle categorie svantaggiate o molto svantaggiate sarà necessario attendere un decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro i prossimi 90 giorni. Viceversa, la nuova norma è applicabile da subito ai lavoratori over 50, gli adulti soli con una o più persone a carico e i membri di minoranze linguistiche.
Dal punto di vista del rafforzamento delle tutele, e in particolar modo del principio di parità di trattamento, l’art. 7 modifica il comma 1, dell’articolo 23 del Dlgs. 276/03 sostituendo al “diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore ..”, un diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
Tali condizioni di base, infatti, consistono nel “trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore”, comprese quelle in materia di:
• orario di lavoro, straordinari, pause, periodi di riposo, lavoro notturno, ferie e giorni festivi;
• retribuzione;
• protezione donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché di giovani e bambini;
• parità di trattamento tra uomini e donne e qualsiasi disposizione in materia di non discriminazione
Si prevede inoltre, il diritto dei lavoratori in somministrazione ad essere informati dall’utilizzatore sui posti vacanti nell’impresa. A livello operativo ciò potrà avvenire anche mediante un avviso generale affisso in bacheca nei locali dell’utilizzatore.
In termini di sanzioni per l’impresa che ricorre al lavoro interinale, si registrano le seguenti novità:
sanzione pecuniaria da 250 a 1.250 euro in caso di:
- o mancata applicazione delle condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiore a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte;
- o mancata possibilità di fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva;
- o mancata informazione circa i posti vacanti;
- o mancata informazione sui motivi di ricorso alla somministrazione alle rappresentanze sindacali - unitarie, aziendali o territoriali riconducibili alle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
sanzione penale – già prevista dal comma 4 dell’art. 18 del Dlgs. 276/03 nel caso di compensi richiesti o percepiti dai lavoratori per la loro assunzione dalle agenzie interinali – per chi esige o percepisce compensi dal lavoratore in cambio di assunzione presso un utilizzatore, anche se a seguito di specifica “missione” presso lo stesso soggetto. La sanzione è aggravata dalla cancellazione dall’Albo delle agenzie.
Sul fronte opposto viene esplicitata chiaramente la legittima possibilità di un compenso chiesto dall’agenzia interinale all’utilizzatore – ragionevole rispetto al servizio reso complessivamente, anche con riferimento alla formazione del lavoratore o nel caso di sua assunzione al termine della missione.
Viene inoltre richiamata, sebbene già nota, la possibilità di assumere lavoratori interinali a tempo indeterminato e a tempo determinato anche part-time – trovando applicazione, per quanto compatibile il Dlgs. 61/2000.
Dal punto di vista lessicale vanno segnalati:
• l’introduzione - con definizione analoga a quella della direttiva europea - del concetto di “missione”, che sebbene diffuso nella pratica non era presente nel Dlgs. 276/03 – a ciò sono collegate conseguentemente altre sostituzioni terminologiche;
• la sostituzione della definizione di “somministrazione di lavoro” con quella di “contratto di somministrazione di lavoro”.